Art. 61 c.p.c. — Consulente tecnico
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[1]Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
[2]La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del regolamento al presente codice.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942
