Art. 87 c.p.c. — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -…
Art. 87 c.p.c. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art87 · fonte del testo
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