Codice civile

Art. 486 c.c. — Poteri

[1]Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'.

[2]Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 486 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18494/2025

    7 luglio 2025

    Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.

    Art. 486 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La diversità formale, che l'art. 486 presenta rispetto al corrispondente art. 31 del progetto definitivo, è dovuta alla necessità di coordinare la norma (art. 460) che regola in via generale la posizione giuridica del chiamato all'eredità con l'altra norma posta in tema di beneficio d'inventario, che stabilisce gli speciali poteri del chiamato che si trova nel possesso di beni ereditari. Da questo coordinamento si desume chiaramente che il chiamato in possesso di beni non ha una veste giuridica diversa da quella del chiamato in genere. L'uno e l'altro sono abilitati dalla legge a compiere atti urgenti di conservazione dei beni, con l'unica differenza che il chiamato possessore è inoltre autorizzato a stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze contro la medesima proposte.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 245

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art486 · fonte del testo

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