L'obbligo preventivo, incombente sul debitore, di prestare la garanzia, non ha influenza sul rapporto tra fideiussore e creditore; da ciò la soppressione degli articoli 1923 e 1924. Il suddetto obbligo è regolato peraltro da due norme; dall'art. 1179, corrispondente all'art. 1922 del codice del 1865 (cfr. però art. 119 cod. proc. civ.), ove si stabilisce che l'obbligato a dare garanzia può scegliere tra una garanzia reale e una garanzia personale; dall'art. 1943, che riassume le disposizioni degli articoli 1904, 1905 e 1906 del codice del 1865 e determina i requisiti, specialmente di solvibilità, del fideiussore presentato. La solvibilità è data dalla circostanza che il fideiussore ha beni sufficienti a garantire l'obbligazione principale; si devono considerare all'uopo tanto i beni mobili che quelli immobili, ovunque situati. La modifica che su tal punto si è apportata all'art. 1905, primo comma, del codice precedente ha soppresso la distinzione che questo faceva fra materia di commercio e materia civile e ha abrogato la regola per la quale l'apprezzamento della solvibilità del fideiussore deve farsi in base alla sola considerazione dei beni capaci d'ipoteca; regola che era un reliquato del vecchio preconcetto circa l'importanza maggiore del patrimonio immobiliare. Oggi vi è possibilità di colpire ed escutere dovunque i beni del debitore, dati i mezzi attuali di comunicazione che rendono facile l'esplicazione della necessaria attività. Le sopravvenienze perturbatrici del grado di solvibilità del fideiussore o in genere della consistenza della garanzia, in linea di massima sono irrilevanti rispetto all'obbligazione del debitore. Le sopravvenienze suddette e il rischio relativo sono a carico del creditore. Ma sono stabilite deroghe a tal principio. Una di esse è consacrata nell'art. 1943, secondo comma: se il creditore non aveva indicato la persona del fideiussore, la sopravvenuta insolvenza è a carico del debitore, che ha pertanto l'obbligo di presentare un altro garante. Una seconda è nell'art. 2743, e riguarda il pegno e l'ipoteca; una terza è nell'art. 1844, secondo comma, ove si contempla la sopravvenuta insufficienza della sicurezza reale o personale, data a garanzia dell'apertura di credito bancario. Dei rapporti tra creditore e fideiussore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 760