Codice civile

Art. 1953 c.c. — Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo' agire contro il debitore perche' questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

  • 1)quando e' convenuto in giudizio per il pagamento;
  • 2)quando il debitore e' divenuto insolvente;
  • 3)quando il debitore si e' obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
  • 4)quando il debito e' divenuto esigibile per la scadenza del termine;
  • 5)quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purche' essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Regresso e subingresso del fideiussore presuppongono l'avvenuto pagamento. Ma anche prima del pagamento, il fideiussore deve essere talora protetto: si parla infatti in tal caso di diritto al rilievo. Il nuovo codice disciplina le situazioni che legittimano tale diritto e ne precisa il contenuto nell'art. 1953, corrispondente all'art. 1919 del codice del 1865. Le situazioni previste dal nuovo codice sono quelle del codice precedente, meno l'ipotesi di fallimento del debitore. Il fallimento stabilizza le situazioni, e nessun creditore può domandare ed ottenere cautele speciali dopo la sua dichiarazione. Il contenuto del diritto di rilievo è precisato come non era nel codice del 1865: il debitore deve procurare al fideiussore la liberazione o deve prestare le cautele per l'eventuale regresso (art. 1953). Dell'estinzione della fideiussione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 764

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1953 · fonte del testo

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