Si è data una disciplina particolare al c. d. mandatum de pecunia credenda, al contratto cioè in base al quale taluno si obbliga, in confronto della persona che ne lo richiede, di far credito a un terzo in nome e per conto proprio, verso obbligazione del richiedente di risponderne come fideiussore di un debito futuro. Il contratto è fondamentalmente di garanzia. L'incarico ricorda il mandato; e in conformità degli articoli 1723, primo comma, e 1725, si dispone che il richiedente può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire i danni eventuali (art. 1958, secondo comma). Ma, a differenza che nel mandato, la persona richiesta di far credito non può rinunziare all'incarico accettato, perchè l'accettazione rende obbligatoria la prestazione correlativa, alla quale si contrappone la garanzia dell'altro contraente. Tale situazione esclude che il terzo acquisti diritto verso la persona incaricata di eseguire l'operazione di credito, sia purchè l'obbligo correlativo sta solo di fronte al richiedente, sia perchè costui può revocare l'incarico, bene inteso re adhuc integra, anche se il terzo abbia dichiarato di volerne approfittare. Peraltro, tranne che per quanto concerne la facoltà di revoca accordata al richiedente, il mandato di credito non ha niente a che fare col mandato, purchè la prestazione della persona richiesta di far credito consiste nel compiere un atto giuridico per conto proprio (si veda invece art. 1703). Piuttosto l'obbligazione del richiedente, che risponde come fideiussore del credito concesso al terzo dalla persona richiesta, richiama il rapporto di fideiussione, alle cui regole può farsi ricorso per una disciplina suppletiva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 767