Art. 1170 c.c. — Azione di manutenzione

[1]Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

[2]L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

[3]Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1170 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34222/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di compossesso, nell'ipotesi in cui l'attore, pur riconoscendo l'esistenza di un compossesso del convenuto, assuma che questi ne abbia esteso la sfera in suo danno, e, correlativamente, il convenuto, anziché contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo esercizio di un suo diritto, il giudice è tenuto a prendere in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, non soltanto le deduzioni delle parti relative alla proprietà, ma anche il contenuto del titolo dal quale si assume derivare la liceità del comportamento denunciato con l'azione possessoria, onde stabilire, attraverso l'accertamento della consistenza del compossesso, se il comportamento asserito lesivo abbia o no esorbitato dai limiti consentiti dal titolo stesso.

    Art. 1170 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1140 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33074/2025

    18 dicembre 2025

    Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto.

    Art. 1170 c.c. · Art. 1168 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13153/2025

    18 maggio 2025

    La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello ius in re aliena non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa; in tal caso, con riguardo al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore.

    Art. 1170 c.c. · Art. 907 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 135 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 290/1996

    Questione infondata
    22 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il possesso da oltre un anno, in quanto non contrasta con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza prevedere per situazioni diverse - la turbativa nel possesso, nel caso della norma impugnata, e lo spoglio violento o clandestino, nel caso delle norme indicate come 'tertium comparationis' - differenti presupposti di legittimazione all'azione, poiché mentre il maggior allarme sociale destato dalla fattispecie di comparazione giustifica uno strumento di reazione immediato come l'azione di reintegrazione, nel caso in esame è ragionevole che soltanto il possessore qualificato dell'esercizio protetto e socialmente non contestato del diritto possa esperire l'azione di manutenzione, che oltretutto, non è l'unico rimedio di cui dispone il possessore contro il molestatore, con conseguente salvezza del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Sull'azione di manutenzione: O. n. 151/1990. red.: F. Mangano

    Art. 1170 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1169 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/1990

    Questione inammissibile
    26 marzo 1990

    Il prevedere l'esercizio dell'azione di manutenzione solo in favore del possessore e non anche del detentore non può dirsi in contrasto ne' con il principio di eguaglianza - la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore - ne' con il diritto di difesa - non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi. Eccede comunque i poteri della Corte, la introduzione di una norma - come preteso nel caso di specie - che in materia comporti un allargamento della legittimazione attiva dell'azione di manutenzione al detentore, ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese. (Manifesta inammissibilità della questione - di politica legislativa e non di legittimità costituzionale - formulata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 1170 cod. civ., in parte qua).

    Art. 1170 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2282 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne l'azione di manutenzione (art. 1170), questa, in conformità del codice del 1865 (art. 694), è data al possessore di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, il quale sia stato molestato in tale possesso. Si esige che il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non sia stato acquistato in modo violento o clandestino. L'azione può nondimeno, proporsi anche se il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, quando sia decorso un anno dalla cessazione della violenza o della clandestinità. Rimane immutato il termine per l'esercizio dell'azione, che deve esperirsi entro un anno dalla turbativa. L'ultimo comma dell'art. 1170 consente una protezione anche a chi abbia sofferto uno spoglio non violento o non clandestino, se concorrono gli altri estremi richiesti per l'azione di manutenzione. Non sarebbe stato, infatti, coerente ammettere l'azione di manutenzione per la turbativa ed escludere qualsiasi difesa possessoria per lo spoglio, quando questo, data la mancanza della violenza o della clandestinità, non potesse venir represso con l'azione di reintegrazione. Il progetto della Commissione Reale (art. 554) estendeva ai mobili l'azione di manutenzione; l'innovazione non mi è sembrata da accogliere, potendo apportare notevole turbamento alla circolazione dei beni. Della denunzia di nuova opera e di danno temuto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 552

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1170 · fonte del testo

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