Art. 3 (Quaderno d'oneri B)
[1]Il Governo avra' facolta' di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.
[2]In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della marina.
[3]Sara' altresi' in facolta' del Governo di apportare le seguenti modificazioni ai servizi di cui all'articolo primo:
- A)Soppressione di uno dei due viaggi designati sotto la lettera C dell'articolo primo, quando si verificasse l'apertura dell'intera linea ferroviaria da Eboli a Torremare.
- B)Soppressione del detto viaggio designato sotto la lettera C dell'articolo primo, ed inoltre dei due di cabotaggio di cui alla lettera D, quando si verificasse l'apertura dell'intera linea ferroviaria fra Eboli e Reggio di Calabria.
- C)Soppressione della corsa diretta, F fra Palermo e Messina, quando si verificasse un congiungimento per ferrovie fra Palermo e Messina.
- D)Soppressione della linea G di cabotaggio fra Palermo e Messina, quando si verificasse l'apertura della linea littoranea Palermo e Messina.
[4]Tutte le dette soppressioni non potranno attuarsi che col preavviso di un anno, e quella relativa ai viaggi di cabotaggio (lettera D) se non dopo trascorsi cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio.
[5]In ogni caso di soppressione di linea il Governo proporra' la commutazione del servizio da sopprimersi in altri interni od internazionali che offrono una percorrenza di leghe fra un terzo in piu' od in meno, restando sempre in diritto ai concessionari di rifiutare, entro tre mesi dall'avviso suindicato, la proposta sostituzione, ed accettare la semplice soppressione.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
