Art. 28 (Quaderno d'oneri B)
[1]I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe, ed a meta' prezzo della tariffa, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.
[2]Il trasporto dei condannati sara' eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggeri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorita' determinate.
[3]I concessionari potranno richiedere la scorta sufficiente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.
[4]In verun caso il numero di essi potra' eccedere i 25 sui battelli di portata superiore alle 200 tonnellate, ed i 15 su quelli di minore portata.
[5]Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato, al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per lo imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.
[6]Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
