Art. 48 (Quaderno d'oneri B)
Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, non solo i concessionari saranno tenuti al risarcimento di tutti i danni che per questo fatto potessero derivare allo Stato, ma il Governo potra' anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
