Art. 17 (Quaderno d'oneri B)
Le riparazioni d'ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui, a parita' di condizioni, dovra' darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
