Art. 15 (Quaderno d'oneri B)
[1]La Direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle visite, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.
[2]Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla direzione generale delle poste, ferma la responsabilita' che l'impresa possa avere incontrato, per ritardi od inconvenienti, seguiti.
[3]In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di nove mesi.
[4]Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al al servizio, o come tale accettato dalla giunta speciale sopraddetta.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
