Art. 6 (Quaderno d'oneri B)
[1]I viaggi designati nell'articolo 1 sotto le lettere A, B, C, E, F, dovranno essere eseguiti con una velocita' normale di 10 nodi all'ora; quelli sotto le lettere D, G, H, I, colla velocita' di nove nodi all'ora ed i rimanenti colla velocita' di otto nodi all'ora.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
