Art. 24 (Quaderno d'oneri B)
[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto la osservanza delle tariffe approvate dall'amministrazione delle poste.
[2]I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio, ed in societa' con altre persone, operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate nella presente cartella d'oneri.
[3]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sara' interamente devoluto ai concessionari.
[4]Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.
[5]Le agenzie stabilite in citta', ove esistono porti, saranno obbligate di accettare le merci non eccedenti il peso di quaranta chilogrammi, per rimetterli ai piroscafi in partenza.
[6]Le agenzie dei porti in arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.
[7]I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi e da altre imprese di navigazione italiana, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualunque natura possano essere trasportate da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.
[8]I concessionari infine dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sara' designato dal Governo.
[9]Il detto servizio cumulativo dovra' estendersi al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.
[10]Il Governo, sentiti i concessionari, designera' in ciascun porto od approdo il luogo di sbarco ed imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e lo imbarco dei viaggiatori e delle merci.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
