Art. 25 (Quaderno d'oneri B)
[1]Il maximum dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, escluso il vitto, sara' proporzionale alle leghe di percorrenza, con scala progressiva, come appare dal seguente quadro:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la meta' dei prezzi suindicati; quelli di eta' inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito, sempre quando occupino la stessa cabina, di chi li accompagna, a cui carico andra' il vitto.
[4]Ogni viaggiatore avra' diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nella proporzione seguente:
[5]1ª classe, chilogrammi................ 80
[6]2ª id. id................... 50
[7]3ª id. id................... 30
[8]Per ogni eccedenza di peso, si potra' esigere una tassa di centesimi 60, ogni 10 chilogrammi, qualunque sia la destinazione.
[9]Il prezzo di vitto e' fissato:
[10]A lire 3 per ogni colazione ] > pei viaggiatori di 1ª classe. A lire 5 per ogni pranzo ]
[11]A lire 2 per ogni colazione ] > pei viaggiatori di 2ª classe. A lire 4 per ogni pranzo ]
[12]I viaggiatori di 3ª classe potranno provvedersi del vitto a bordo, ai prezzi indicati nella tabella pubblicata a cura dei concessionari, od altrimenti.
[13]I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sara' tenuto un registro per accogliere i loro reclami.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
