Art. 27 (Quaderno d'oneri B)
[1]I concessionari saranno in obbligo di dare assaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.
[2]Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese, che non siano al presente da lui sovvenzionate, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo.
[3]In mancanza di speciali convenzioni, i militari, che viaggiano a spese dello Stato, pagheranno la meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggeri, escluso il vitto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
