Art. 23 (Quaderno d'oneri B)
[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' dovuto interamente all'amministrazione delle poste.
[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto dall'amministrazione delle poste, e che dovra' essere consegnata, unitamente ai dispacci, agli uffizi postali dei luoghi di approdo.
[3]Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sara' punita a norma di dette leggi.
[4]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della direzione generale delle poste, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
