Art. 30 (Quaderno d'oneri B)
[1]Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco annesse al presente capitolato.
[2]Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che fa seguito alle condizioni d'imbarco.
[3]Il maximum dei prezzi di trasporto sara' proporzionale alle leghe di percorrenza, con scala progressiva, come risulta dal seguente quadro:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Le spedizioni di piccoli colli, di effetti o di commestibili per uso di privati e non di commercio, non eccedenti i 40 chilogrammi, saranno sottoposte alla tassa di trasporto, uniforme per qualunque destinazione, di lire due, non computate le spese doganali, di polizza, di bollo, d'imbarco e di sbarco, che saranno rimborsate, oltre il nolo suaccennato.
[6]Per gli scali delle Calabrie e pei punti di approdo della Sicilia, non muniti di porto, i concessionari potranno, in caso di mancato approdo, debitamente giustificato ed inappellabilmente riconosciuto dalle rispettive capitanerie di porto, percepire sulle merci una sovratassa pari al terzo del nolo percepito.
[7]Le tariffe pei servizi cumulativi, tanto fra le imprese marittime, quanto con le ferrovie, saranno compilate in base a quelle sopra indicate, con l'aggiunta delle maggiori spese richieste dai servizi medesimi, e dovranno essere approvate dal Governo.
[8]I concessionari saranno obbligati, a parita' di condizioni, a non accordare preferenze, e a non stipulare contratti, che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore esclusivo di uno o piu' speditori.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
