Art. 16 (Quaderno d'oneri B)
[1]Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo fara' procedere alla visita del materiale, ed avra' facolta' di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potra' suggerire, nonche' di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non corrispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verra' determinato, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.
[2]In caso d'inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'art. 36, ed il Governo avra' inoltre facolta' di rescindere il contratto.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
