Art. 20 (Quaderno d'oneri B)
[1]Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorare in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potra' richiedere che sia messa a sua disposizione per servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.
[2]Ove, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto ora da, non indicati nell'itinerario di cui all'articolo 1, e cosi' si trovasse nella impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari, o col primo piroscafo nazionale od estero, rimando le spese a carico dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
