Art. 38 (Quaderno d'oneri B)
Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa a casi di guerra o di contumacia, il Governo potra' fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti, o che da essi fossero stati adibiti al servizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
