Art. 11 (Quaderno d'oneri B)
[1]Il numero dei piroscafi dovra' essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo primo, e non mai inferiore a venti (20), di cui:
[2]Quattro della stazatura minima di 500 tonnellate di registro;
[3]Sei della stazatura minima di 350 tonnellate di registro;
[4]Otto della stazatura minima di 200 tonnellate di registro; Due di stazatura inferiore, corrispondente alla esecuzione dei servizi minori.
[5]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del regio decreto 11 marzo 1873.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
