Art. 5 (Quaderno d'oneri B)
[1]L'orario della partenza ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati mediante preavviso di otto giorni.
[2]Le partenze da Palermo dovranno seguire in orario, indipendentemente dal ritardo nell'arrivo dei piroscafi, che fanno capo a quel porto.
[3]I concessionari si obbligano di mantenere un piroscafo di riserva in Napoli per gli eventuali bisogni.
[4]Le partenze dai punti estremi, nonche' quelle dai punti intermedi, potranno pero' essere ritardate, od anticipate per ordine scritto della direzione generale delle poste, delle autorita' superiori delle province, dei direttori delle poste, o dei consoli di Sua Maesta', o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il commissario del Governo.
[5]I ritardi e le anticipazioni ordinate dalla amministrazione dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore; non potranno eccedere le ore tre, salvo circostanze politiche straordinarie e non daranno diritto ad alcuna indennita'.
[6]I piroscafi dei concessionari, non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi. Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' esser vidimato dal consolato italiano, ed in sua mancanza dalle autorita' locali.
[7]In caso di ritardi nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo d'arrivare a destinazione col minore ritardo possibile.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
