Art. 36 (Quaderno d'oneri B)
[1]Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 100 per ogni ora consecutiva.
[2]Queste multe saranno raddoppiate, quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.
[3]Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio di quello in cui fossero incorsi per ritardo nell'arrivo. Il ritardo frapposto a sostituire un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione oltre il termine stabilito dall'art. 15, o ad introdurre le migliorie di cui al successivo articolo 16, sara' punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facolta' riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.
[4]L'ammontare delle multe sara' ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione, e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione, siccome e' detto all'art. 8.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
