Art. 9 (Quaderno d'oneri B)
[1]La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste.
[2]Essa e' rappresentata nei luoghi d'approdo:
- A)Dai direttori e dai capi degli uffici postali;
- B)Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero della marina;
- C)Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.
[3]L'amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.
[4]L'azione dei commissari del Governo nei porti interni e dei consoli italiani all'estero che, ne esercitano le funzioni, consiste:
- A)Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- B)Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46;
- C)Nel segnalare le infrazioni che potranno verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;
- D)Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio e nel materiale nautico.
[5]I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
