[1]Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base ai massimi determinati dai precedenti articoli 25 e 30, riducendo i prezzi di trasporto fra i diversi scali alla piu' prossima unita' inferiore o superiore, per rotondita' di cifra.

[2]Sara' in facolta' dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori o delle merci.

[3]Ove, per circostanze imprevedute, si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi oltre i massimi indicati nel presente capitolato, i concessionari dovranno formolare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio.

[4]Uguale approvazione sara' necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci contemplate nel quadro A, o per assimilazioni di merci non comprese in detto quadro.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-b-art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari