Art. 31 (Quaderno d'oneri B)
Per provvedere poi al trasporto delle merci negli scali intermedi, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quella di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovra' conservarsi posto sufficiente a bordo, nella proporzione dei diversi scali della linea.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
