Art. 32 (Quaderno d'oneri B)
[1]Il trasporto di generi di privativa, nonche' di derrate ed oggetti, comunque destinati al servizio governativo, sara' fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscono, ed in mancanza di questi speciali contratti, sara' fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.
[2]Il trasporto del materiale da guerra o della marina, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito delle truppe, sara' regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della guerra e della marina. In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 40 per cento, sul prezzo delle tariffe ordinarie.
[3]In verun caso pero' i concessionari saranno obbligati al trasporto di una quantita' dei summentovati oggetti superiore alla meta' della portata effettiva del bastimento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
