Art. 1 (Quaderno d'oneri B)
[1]QUADERNO D'ONERI per l'esecuzione della navigazione a vapore fra il continente e l'isola di Sicilia, con diramazioni a Malta ed a Tunisi.
[2]Art. 1.
[3]Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionari comprendera' le seguenti linee:
- A)Un viaggio giornaliero da Napoli a Palermo.
- B)Un viaggio alla settimana da Napoli a Messina, toccando Reggio, con prolungamento a Catania, Siracusa e Malta.
- C)Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, toccando Reggio.
- D)Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, toccando Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea, Gioia-Tauro, Palmi e Reggio.
- E)Prolungamento settimanale da Messina a Malta di una delle linee fra Napoli e Messina, toccando Catania e Siracusa.
- F)Un viaggio alla settimana diretto fra Palermo e Messina.
- G)Un viaggio alla settimana fra Palermo e Messina, toccando Cefalu', Santo Stefano, Capo di Orlando, Patti e Milazzo.
- H)Un viaggio quindicinale fra Palermo e Tunisi, toccando Trapani, Marsala, Favignana e la Pantelleria.
- I)Un viaggio alla settimana fra Palermo e Siracusa, toccando Trapani, Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti (Porto Empedocle), Palma di Montechiaro, Licata, Terranova, Scoglitti e Pozzallo.
- K)Un viaggio quindicinale fra Palermo ed Ustica.
- L)Un viaggio alla settimana circolare fra Messina, Lipari, Salina e Messina.
- M)Un viaggio settimanale, con barche a vela fra Trapani e Pantelleria.
[4]I concessionari dovranno inoltre mantenere, senza sovvenzione, e per la durata di quattro anni, una comunicazione settimanale fra Palermo e Genova e viceversa, toccando Livorno e possibilmente Napoli.
[5]I concessionari dovranno pure esercitare il servizio postale dello stretto di Messina, dalla scadenza obbligatoria del vigente contratto del 15 aprile 1875 coi fratelli Vianello-Moro e per tutta la durata dei servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, ai patti stabiliti nel dello contratto, e con l'obbligo altresi' del trasporto gratuito degli agenti incaricati dell'accompagnamento dei dispacci.
[6]I concessionari dovranno infine eseguire dal 1 luglio 1877 il servizio cumulativo di terra e di mare pel trasporto dei viaggiatori e delle merci fra le stazioni ferroviarie di Reggio e di Messina, alle condizioni da stabilirsi d'accordo, ed in mancanza d'accordo a giudizio di arbitri.
[7]Sara' poi in facolta' del Governo, col preavviso di tre mesi, di obbligare la societa' ad esercitare il servizio dei golfi di Napoli e di Gaeta per tutta la durata della presente convenzione, ai patti contenuti nel vigente contratto del 10 luglio 1876 con la Societa' Partenope, con sussidio di annue lire ventotto mila (L. 28,000).
Testo vigente dal 22 giugno 1877
