Art. 39 (Quaderno d'oneri B)
[1]In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di far continuare, o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti.
[2]Nel caso di continuazione del servizio il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi, e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.
[3]Nel caso di sospensione del servizio, e per tutto il tempo della sospensione, cessera' la sovvenzione proporzionale per lega.
[4]In tale eventualita', se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissati di comune accordo, o per mezzo di un consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti unicamente per fatto di guerra, o per esplosioni di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico.
[5]Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta, durante l'interruzione del servizio, un'equa indennita', da fissarsi di comune accordo, o per mezzo di un consiglio d'arbitri.
[6]Il consiglio di arbitri summentovato sara' composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggiorita' di suffragi, cui sara' devoluta la presidenza. A parita' di voti, la scelta della quinta persona verra' fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.
[7]Il consiglio d'arbitri giudichera' inappellabilmente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
