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La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a)la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio ((...));
b)il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis)se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c)salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 100
d)in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente ((da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio)) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ((ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate));
e)quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; 100
e-bis)e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f)le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. 100 L'elezione di domicilio ((...)) ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo ((...)) hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio ((della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.)) Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale. 85 Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. 100
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
85
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 19 dicembre 2003, n. 360 (in G.U. 1a s.s. del 24/12/2003 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica".
Corte Costituzionale
100
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".
Testo in vigore dal 31 luglio 2010 al 29 aprile 2012
Ai fini della validità della notifica di un atto impositivo a mezzo PEC, eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 7-quater, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, per il caso di casella satura o di invalidità o inattività dell'indirizzo di posta elettronica certificata, non è necessaria la prova della ricezione della cd. raccomandata informativa da parte del destinatario ma, a pena di nullità, la dimostrazione della sua spedizione che, in caso di contestazioni sollevate dal contribuente, è onere dell'amministrazione finanziaria fornire.
In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.
La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).
La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.
In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il termine triennale per il recupero delle tasse dovute in ragione della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, stabilito dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983) e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986), benché qualificato come di prescrizione, ha natura di decadenza, dovendo pertanto darsi rilievo, ai fini del relativo rispetto, al principio di scissione degli effetti della notificazione, in virtù del quale assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli atti necessari per la notifica dell'atto impositivo e non quella, eventualmente successiva, in cui lo stesso sia giunto nella sfera di conoscenza del contribuente.
In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10 dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno 2008).
Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale.
La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata.
La notificazione dell'avviso di accertamento ad una società di fatto può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, solo quando il contribuente non sia stato reperito e dalle ricerche effettuate all'atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata con la procedura degli irreperibili, in mancanza di attestazione delle attività di ricerca compiute dal messo notificatore, escludendo che queste ultime potessero considerarsi superflue per il sol fatto che destinataria della notificazione fosse una società di fatto, trattandosi di soggetto economicamente e giuridicamente identificato, come tale, dunque, concretamente rintracciabile ai fini della notifica).
In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'ufficiale postale che ha sottoscritto l'atto di notifica.
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982.
In tema di riscossione coattiva, la notifica del verbale di pignoramento mobiliare di cui all'art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 soggiace alla disciplina dettata dall'art. 26 del medesimo d.P.R. (secondo cui, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»), il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26.
In tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche).
In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
In tema di avvisi di accertamento ICI, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 158-161, l. n. 296 del 2006, in combinato disposto con l'art. 10 l. n. 265 del 1999, permette all'ente locale di richiedere che la notificazione di tali atti sia eseguita da un messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), trattandosi di soggetto appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali.
In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.
La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 360/2003
Ha colpito questo articolo
19 dicembre 2003
È costituzionalmente illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Il differimento di efficacia delle variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, pur legittimo in linea di principio – in quanto previsto dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, per agevolare l'attività dei relativi uffici ed assicurare una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori –, va, infatti, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa: pregiudizio certo quando stabilito, come nella specie, per un periodo di tempo non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto davanti alle commissioni tributarie. – Sull'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, ricordata la sentenza n. 346/1998.
È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.
Manifesta inammissibilità, per erronea indicazione della norma censurata, facente parte di un articolato disposto normativo, ma alla quale non è ascribile il vizio lamentato, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, senza che sia prevista alcuna forma di notizia della notificazione o dell’atto, dispone la inapplicabilità dell’art. 142 del cod. proc. civ. – per il cittadino italiano che ha trasferito all’estero la propria residenza – anche nel caso in cui la residenza di quest’ultimo sia conosciuta o facilmente conoscibile con l’ordinaria diligenza, per essere il medesimo iscritto alla Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). - Cfr. sentenza n. 361/1998 e ordinanza n. 56/1999. A.M.M.
La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza però ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) può precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2010 al 31 luglio 2010. 29 parole tolte, 67 parole aggiunte in 3 capoversi.
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficiotolto: delle imposteaggiunto: ...;
… degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamentetolto: dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamenteaggiunto: da apposita comunicazione effettuata al competente ufficiotolto: imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoaggiunto: ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domiciliotolto: non risultante dalla dichiarazione annualeaggiunto: ... ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzotolto: non risultanti dalla dichiarazione annualeaggiunto: ... hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta … personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio dellatolto: comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36aggiunto: dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune …
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art60 · fonte del testo
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