Codice civile

Art. 2188 c.c. — Registro delle imprese

[1]E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

[2]Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

[3]Il registro e' pubblico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2188 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7841/2026

    31 marzo 2026

    In virtù dell'art. 29 del d.P.R. n. 581 del 1995 - secondo cui le società costituite con atto registrato, già iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del regolamento restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 -, la cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione non determina l'estinzione della società di persone ma la permanenza della stessa in stato di irregolarità, atteso che tale cancellazione non è equiparabile a quella dal registro delle imprese, produttiva dell'estinzione dell'ente; il medesimo principio si applica all'ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese di una società di fatto, con la conseguenza che quest'ultima non si estingue ma mantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sulla società semplice.

    Art. 2188 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina del registro delle imprese è preordinata allo scopo di attuare un sistema completo ed organico di pubblicità legale, idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni. Cura precipua del nuovo codice è stata quella di circondare la pubblicità di quelle garanzie che sono necessarie a tutela del pubblico, in modo da assicurare quanto meno una presunzione di verità delle iscrizioni contenute nel registro: in relazione a ciò l'ufficio del registro delle imprese viene posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (art. 2188); il controllo dell'ufficio riguarda non solo la regolarità estrinseca degli atti, ma l'esistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione e di conseguenza la documentazione esibita per la prova dei fatti di cui si richiede l'iscrizione (art. 2189); l'iscrizione o la cancellazione di una iscrizione normalmente si attua su richiesta dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio (articoli 2190 e 2191); sono previsti particolari rimedi di fronte all'iscrizione o alla cancellazione d'ufficio e al rifiuto dell'iscrizione da parte dell'ufficio (art. 2192).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 902

  • I fatti soggetti ad iscrizione sono quelli di volta in volta previsti dalla legge (art. 2188); e l'iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiari, come avviene ad es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, l'iscrizione ha efficacia costitutiva. Normalmente l'iscrizione di un fatto nel registro delle imprese crea la presunzione iuris et de jure che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possano opporre la ignoranza del fatto stesso. Accanto a questa efficacia positiva della pubblicità, è stata riconosciuta anche un'efficacia negativa, per cui la non iscrizione di un fatto soggetto ad iscrizione crea la presunzione che questo fatto sia ignoto ai terzi. Mentre tuttavia, avvenuta l'iscrizione, non è possibile vincere la presunzione di conoscenza che da essa deriva, nel caso di mancata iscrizione la presunzione dell'ignoranza da parte del terzo del fatto non iscritto può essere vinta attraverso la dimostrazione che il terzo abbia avuto conoscenza del fatto non iscritto in altro modo (art. 2193). L'efficacia negativa della pubblicità è riconosciuta a tutela del terzo di buona fede, e pertanto si esplica in quanto l'ignoranza del terzo sia effettiva. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati. È ovvio peraltro che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo, non anche quando abbia carattere costitutivo. Per il caso di inosservanza dell'obbligo d'iscrizione, il codice stabilisce la pena dell'ammenda da lire cento a lire cinquemila (art. 2194).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 903

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2188 · fonte del testo

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