Art. 10-bis — Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale

Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Ai fini del comma 1 si considerano:

  • a)operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
  • b)vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. (( Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. )) Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. 23 La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 23 Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. 23 L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 23 In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 23 I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 23 In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. 23
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

23

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che i commi da 5 a 11 del presente articolo non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del presente articolo "hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33418/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 128 del 2015, la prova dell'elusione, il cui onere incombe sull'Amministrazione finanziaria - tenuta a dimostrare il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio fiscale - deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato.

    Art. 10-bis

    Rassegna di dicembre 2025, p. 195 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16559/2025

    20 giugno 2025

    In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'operazione di merger leveraged buy out, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c., può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).

    Art. 10-bis · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 2501-bis c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 580/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di imposte sui redditi, la riqualificazione in evasione fiscale di condotte poste in essere dal contribuente e allo stesso contestate dalla Amministrazione finanziaria come di abuso del diritto o elusive non realizza alcun nocumento al diritto di difesa e non richiede l'osservanza del contraddittorio procedimentale preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, rimanendo intatti i fatti posti a base dell'accertamento e mutando solo la loro sussunzione giuridica.

    Art. 10-bis · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Statuto del contribuente

    Rassegna di gennaio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2015 al 1 gennaio 2016. 56 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. tolto: 5. Il contribuente puo' proporre interpello tolto: secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge aggiunto: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni tolto: che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. tolto: L'istanza e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. 6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso … sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. tolto: 7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del … e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. tolto: 8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a … realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. tolto: 9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile … contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. tolto: 10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai … modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. tolto: 11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo … i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarietolto: . 13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis · fonte del testo

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