Art. 142 c.p.c. — Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno

((Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.)) Le disposizioni di cui ((al primo comma)) si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 70

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

70

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio- 3 marzo 1994 n. 69 (in G.U. 1a s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200."

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 69/1994

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1994

    Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attività delle autorità locali, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 142 c.p.c. · Art. 143 c.p.c. · Art. 680 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 132/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 358 del 1996, ha già affermato che il meccanismo della notifica all'estero, sotto il suo aspetto funzionale, è stato definitivamente modificato dalla declaratoria di incostituzionalità degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. - <<nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200>> -, la quale, per la sua valenza generale <<trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., delimitandone l'ambito di operatività, le modalità ed i momenti di perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi>>. - Cfr. S. n. 69/1994.

    Art. 142 c.p.c. · Art. 669-sexies c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1994 al 1 gennaio 2004. 29 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

Salvo quanto disposto nel tolto: terzo aggiunto: secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante tolto: affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia aggiunto: spedizione al destinatario per mezzo della posta tolto: in piego raccomandato.

tolto: Una terza copia e' consegnata aggiunto: con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministerotolto: , che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.

Le disposizioni di cui tolto: ai commi precedenti aggiunto: al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art142 · fonte del testo

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