Corte costituzionale

Sentenza n. 388/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997

dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente

tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra, iscritta al

n. 553 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per ottenere la condanna al

risarcimento dei danni subiti da un'autovettura in un incidente

stradale, il tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il

20 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1998),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 696

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che

l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con

procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la

quantificazione dei danni.

La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far

verificare prima del giudizio lo stato di luoghi o la condizione di

cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o

un'ispezione giudiziale.

Il tribunale di Torre Annunziata, pur ricordando l'indirizzo

giurisprudenziale che consente di considerare quale elemento di

convincimento del giudice per la decisione di merito le valutazioni

del consulente d'ufficio raccolte in sede di accertamento tecnico

preventivo, purché sia stato rispettato il principio del

contraddittorio, ritiene che in quella sede il consulente tecnico si

debba limitare alle verifiche sulle cose e non possa effettuare una

stima dei danni, che invece, nel caso sottoposto al suo giudizio,

erano stati valutati.

Sulla base di questa interpretazione, il giudice rimettente ritiene

che la norma denunciata sia in contrasto con il diritto di agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti, garantito dall'art. 24

della Costituzione. Difatti, non ammettere la valutazione del danno

nel corso dell'accertamento preventivo, vanificherebbe la piena

esplicazione e l'effettività della tutela giurisdizionale, che sono

il corollario del diritto di agire in giudizio.

La norma denunciata sarebbe anche in contrasto con l'art. 11 della

Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (la cui ratifica ed

esecuzione è stata disposta con la legge 4 agosto 1955, n. 848), che

garantisce a tutti il diritto ad un giudizio entro un termine

ragionevole. Difatti l'art. 696 cod. proc. civ., escludendo la

quantificazione dei danni in sede di accertamento tecnico preventivo,

renderebbe necessaria una ulteriore consulenza tecnica nel successivo

giudizio di merito per effettuare un accertamento che potrebbe essere

svolto in contraddittorio fra le parti già nella sede preventiva,

così dilatando la durata del processo ed accrescendo le spese di

giudizio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza di rimessione non avrebbe

considerato i limiti propri dei procedimenti sommari, di accertamento

tecnico e di ispezione giudiziale preventivi, diretti ad impedire il

venir meno dell'oggetto di una prova rilevante nel futuro giudizio di

merito, quando il mutare delle situazioni potrebbe non consentire

l'accertamento dopo il decorso del tempo. Definire nel procedimento

sommario preventivo anche l'ammontare del danno significherebbe

anticipare una valutazione che, sulla scorta degli elementi acquisiti

in via di urgenza, potrà essere data nel giudizio di merito, in

rapporto ad una azione già esercitata e nel pieno rispetto del

contraddittorio tra le parti.

La garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio per

tutelare i propri diritti non imporrebbe un'anticipazione di questo

apprezzamento, mentre è solo necessaria una misura diretta ad

acquisire tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause

del danno, che rischiano di essere dispersi.

La disciplina dell'accertamento tecnico preventivo, dettata

dall'art. 696 cod. proc. civ. per rispondere a questa esigenza, può

essere interpretata, secondo quanto la giurisprudenza costituzionale

ha già indicato (sentenza n. 46 del 1997), nel senso che

l'accertamento comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati

necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel

giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata

alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si

dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di

esso.

L'Avvocatura ritiene, inoltre, che l'art. 6 della convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali non possa essere considerato idoneo parametro di

valutazione della legittimità costituzionale. Difatti la

convenzione, ratificata ed eseguita con legge ordinaria, avrebbe lo

stesso valore delle altre norme nazionali. In ogni caso

l'accertamento tecnico preventivo risponderebbe proprio alla

funzione, indicata dalla stessa convenzione, di accelerare e

semplificare il futuro giudizio di merito. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti di

istruzione preventiva.

Il tribunale di Torre Annunziata ritiene che l'art. 696 del codice

di procedura civile, nel prevedere che chi ha urgenza di far

verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione

di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non

consenta di accertare in questa sede l'entità dei danni, in vista di

un giudizio di risarcimento. Questa limitazione violerebbe il diritto

di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.),

giacché protrarrebbe ingiustificatamente nel tempo la effettività

della tutela giurisdizionale, richiedendo a tal fine una ulteriore

fase di giudizio ed una nuova consulenza tecnica, mentre le ragioni

dell'attore potrebbero essere soddisfatte con un unico accertamento,

svolto in contraddittorio tra le parti, nel procedimento di

istruzione preventiva. Sarebbe anche violato il diritto ad un

giudizio la cui durata sia contenuta in tempi ragionevoli: diritto

garantito dall'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con

la legge 4 agosto 1955, n. 848), la cui violazione determinerebbe, ad

avviso del giudice rimettente, una lesione dell'art. 11 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene

richiesta riguarda il diritto al giudizio: l'effettività della

tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione, ed in

definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la

durata ragionevole del processo. Garanzia, quest'ultima, la cui fonte

il giudice rimettente individua nell'art. 6 della convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, alla quale, pur se resa esecutiva in Italia con legge

ordinaria, egli attribuisce un valore obbligante per il legislatore

nazionale in forza dell'art. 11 della Costituzione.

Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che

non si collocano di per se stesse a livello costituzionale (tra le

molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al

legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da

rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni

universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione,

e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n.

399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale

riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2

della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza

contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr.

sentenza n. 167 del 1999), ma anche perché, al di là della

coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li

esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella

interpretazione. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in

giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito

dall'art. 24 della Costituzione, che implica una ragionevole durata

del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è

preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri

l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione

della giustizia (sentenza n. 345 del 1987).

2.2. - Il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti trova la concreta esplicazione nella disciplina del processo,

con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva

questa garanzia. Nel processo civile rispondono anche a questa

esigenza i procedimenti sommari di istruzione preventiva, diretti a

raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi

necessari per la formazione della prova; ciò al fine di evitare che

la modifica delle situazioni o gli eventi che si possono verificare

impediscano, poi, la formazione e l'acquisizione della prova nel

giudizio di merito. Ma l'accertamento tecnico preventivo,

giustificato da questa finalità cautelare, non deve necessariamente

trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere

in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione

preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe

così ricondotto sino ad esaurirsi nella fase del procedimento

sommario.

Da questa conclusione non deriva la prospettata lesione del diritto

di azione né un irragionevole ritardo della decisione nel successivo

giudizio di merito. Difatti, come si è già precisato esaminando la

legittimità costituzionale dell'art. 696 cod. proc. civ., questa

disposizione può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed

alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in

giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico

preventivo "comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati

necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel

giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata

alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si

dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di

esso" (sentenza n. 46 del 1997). Ciò che consente l'anticipata e

tempestiva raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il

giudizio, anche in vista della quantificazione del danno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in

relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con

la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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