Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso

proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura "Russo"

della "Mater Dei" di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva

subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni

fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e,

prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento

tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di

Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma,

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che

l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad

oggetto la persona.

Il giudice a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della

Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986,

osservando come non sia contestabile il diritto del singolo

all'accertamento immediato - e comunque da realizzare prima di

sottoporsi ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al

fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità, in ragione della natura

manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta

infondatezza della questione sulla base delle considerazioni

contenute nella sentenza n. 18 del 1986. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990

(R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura

civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale

sulla persona umana.

2. - A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si

rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su

cui fu sollevata questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile,

dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986.

Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di

accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di

dipendenti e tale peculiarità del fatto giustificava l'avviso della

Corte che la persona umana e il corpo che non ne è avulso non

possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua

di beni economici.

E comunque la ratio decidendi ai fini di quella pronuncia di

inammissibilità fu il difetto di rilevanza da mancata

identificazione nelle ordinanze del giudice a quo del "bene della

vita" che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare.

Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata

sentenza.

Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere

subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede

accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare

sostegno alla pretesa risarcitoria.

Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato

fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda

di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione

all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione

di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

3. - Questa valutazione è altresì adeguata al valore

costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel

precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come

"libertà", nella quale è postulata la sfera di esplicazione del

potere della persona di disporre del proprio corpo.

La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui

all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per

provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e

modi previsti dalla legge, non esclude a fortiori atti di

accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul

proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile.

Tale precetto costituzionale, proprio perché pone limiti

all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente

la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti

di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria

persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con

la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione

all'art. 32, secondo comma.

4. - Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale

della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un

soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od

ispezione giudiziale sulla propria persona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale

sulla persona dell'istante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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