Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 24 ottobre 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di

Eboli, nel procedimento civile vertente tra Carmelina Parisi ed

Esterina Volpe Salute, iscritta al n. 935 del registro ordinanze del

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio nel quale la parte attrice aveva

chiesto che venisse disposto con urgenza accertamento tecnico

medico-legale per verificare lo stato bio-psichico della parte

convenuta, alla quale aveva fatto offerta reale di prestazioni

assistenziali in adempimento di obblighi derivanti da una donazione

gravata da tale onere, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di

Eboli, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o

ispezione giudiziale anche sulla persona della controparte rispetto a

quella richiedente, qualora la prima vi consenta.

La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far

verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose,

può chiedere al giudice che sarebbe competente per la causa di

merito che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione

giudiziale. L'interpretazione dominante dell'art. 696 cod. proc. civ.

ha escluso l'ammissibilità dell'accertamento tecnico o

dell'ispezione giudiziale preventiva sulla persona umana. Ma questa

disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella

parte in cui non consente di disporre l'accertamento o l'ispezione

sulla persona dell'istante, che ne abbia fatto volontariamente

richiesta (sentenza n. 471 del 1990).

Il pretore ritiene che lo stesso principio debba valere anche per

l'esperibilità dell'accertamento tecnico sulla persona della

controparte, rispetto a quella istante. Anch'essa, difatti, può

autodeterminarsi in ordine ad interventi sul proprio corpo, sempre

che il mezzo istruttorio sia assunto salvaguardando la dignità della

persona umana, in relazione a quanto prevede l'art. 32, secondo

comma, della Costituzione.

L'estensione dell'ammissibilità dell'accertamento tecnico

garantirebbe il rispetto del diritto di agire in giudizio e del

principio, compreso nella garanzia del diritto di difesa, di "parità

delle armi" tra le parti nel processo (art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione).

La questione di legittimità costituzionale è considerata dal

pretore di Salerno pregiudiziale rispetto al giudizio principale,

giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità

dell'istanza proposta per l'accertamento tecnico preventivo, da

effettuare sulla persona della controparte.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

L'Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.

471 del 1990) che ammette l'accertamento tecnico preventivo sulla

persona, ma sul presupposto dell'adesione dell'istante, che è

condizione per l'adozione del provvedimento. Non risultando che la

parte convenuta nel giudizio principale, che si chiede di sottoporre

ad accertamento tecnico preventivo, abbia manifestato la propria

adesione, vale a dire il consenso espresso in modo non equivoco,

mancherebbe un presupposto necessario per disporre questo mezzo

istruttorio e, quindi, difetterebbe la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale.

In subordine l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata

infondata. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 696,

primo comma, del codice di procedura civile, che disciplina

l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale come mezzi di

istruzione preventiva. Il giudice rimettente ritiene che tale

disposizione - nella parte in cui non consente di disporre tale mezzo

di prova anche sulla persona della controparte, rispetto a quella che

ne fa richiesta, qualora la prima vi consenta - sia in contrasto con

il diritto di agire e con la parità delle parti nel processo (art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione), essendo invece tale

prova ammessa sulla persona di chi ne fa istanza.

2. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura

dello Stato, non è fondata.

Non è difatti necessario, perché la questione sia rilevante nel

giudizio principale, che la parte nei cui confronti è stata proposta

l'istanza di accertamento tecnico preventivo abbia già manifestato

adesione all'accertamento da effettuare sulla propria persona.

Nell'ordine logico che il giudice ritiene di dover dare alle

questioni sottoposte al suo giudizio - e che, in quanto plausibile,

non è suscettibile di sindacato in questa sede (da ultimo sentenze

n. 412 del 1995 e n. 213 del 1994) - l'esperibilità di tale atto di

istruzione preventiva su persona diversa da chi lo richiede, e quindi

la valutazione della proponibilità della relativa istanza, precede

la verifica delle condizioni necessarie perché il richiesto

accertamento tecnico possa essere disposto o eseguito.

3. - Nel merito la questione è fondata.

L'interpretazione consolidata escludeva che l'art. 696 cod. proc.

civ. consentisse l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale

oltre che su cose e luoghi, come è espressamente previsto, anche su

persone. Secondo questo orientamento, per un verso, sarebbe

incompatibile con la natura del provvedimento sottoporre la persona

ad un accertamento possibile solo attraverso l'esercizio di

un'azione; per altro verso, la persona umana non potrebbe essere in

alcun modo assimilata alle cose ed ai luoghi, menzionati dall'art.

696 cod. proc. civ. Non sono, tuttavia,

mancate interpretazioni diverse da parte autorevole della dottrina,

orientata ad ammettere che anche la persona possa, ricorrendone le

condizioni, essere sottoposta, anticipatamente rispetto al giudizio,

a quelle osservazioni che più tardi non sarebbero utili o possibili.

Ma di fronte alla norma, quale si è effettivamente affermata

nell'esperienza giuridica, che non ammetteva l'accertamento tecnico

preventivo sulla persona, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella

parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione

giudiziale sulla persona dell'istante (sentenza n. 471 del 1990).

Difatti, se non si riconoscesse il diritto del soggetto

all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico

(allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), si

limiterebbe la possibilità di soddisfare l'onere della prova,

ledendo il diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma,

della Costituzione. Né l'ammissione dell'accertamento sul proprio

corpo, non basato su atti coercitivi bensì volontariamente richiesto

dalla persona, configura in alcun modo una lesione della libertà

personale, la cui inviolabilità è garantita dall'art. 13 della

Costituzione.

Gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento

sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo

anche in questo caso in gioco la possibilità di esercitare il

diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del

giudizio. Tuttavia, perché possa essere adottato dal giudice il

provvedimento che dispone l'accertamento o l'ispezione, è necessaria

la libera manifestazione di volontà della parte che consente di

sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. Tale

volontà non può essere, in questo caso, dedotta dalla presentazione

dell'istanza, che è formulata da persona diversa da quella da

sottoporre all'accertamento. Il consenso liberamente manifestato

rispetto a questo atto di istruzione sulla persona, deve essere

quindi acquisito dal giudice prima dell'emissione del provvedimento,

condizionandone l'adozione e non la sola esecuzione, sicché

dall'eventuale diniego, manifestato in questa fase cautelare ed

anticipata rispetto all'eventuale giudizio, non può essere tratto

alcun elemento di valutazione probatoria.

Ammessa la possibilità di accertamento o di ispezione sul corpo

della persona, il contenuto dell'attività da porre in essere non si

sottrae agli altri limiti ad essa propri, necessari per rispettare la

dignità e l'inviolabilità della persona umana (sentenza n. 238 del

1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione

giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è

proposta, dopo averne acquisito il consenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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