Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo

comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 23

gennaio 1996 dal pretore di Torino nel procedimento vertente tra

Pietro Corino e FIAT AUTO s.p.a, iscritta al n. 237 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 nel corso di un

procedimento di istruzione preventiva promosso per far verificare,

con un accertamento tecnico prima del giudizio, la causa

dell'incendio di un'autovettura ed in particolare se esso derivasse

da un vizio di fabbricazione, il pretore di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc.

civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre

l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni.

Il pretore ricorda che la disposizione denunciata limita tale atto

di istruzione preventiva alla verifica dello stato dei luoghi o della

qualità o condizione di cose, senza che possano essere formulati al

consulente tecnico, secondo l'interpretazione della Corte di

cassazione, quesiti sulle cause e sull'entità dei danni, in

previsione di un'azione di risarcimento; ma un accertamento così

ristretto sarebbe di scarsa utilità e menomerebbe il diritto alla

prova, considerato nucleo essenziale del diritto di agire in

giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, la mancata estensione

dell'accertamento tecnico preventivo alle cause del danno

determinerebbe anche, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

un'irragionevole disparità di trattamento. Difatti, quando tale

accertamento sia stato esteso dal giudice o dal consulente, sia pure

in contrasto con quanto prevede la legge, sino a comprendere le cause

e l'entità dei danni, l'accertamento stesso potrebbe essere

successivamente acquisito, in mancanza di opposizione della parte

controinteressata, al giudizio di merito; mentre, rispettando

l'ambito previsto per questo atto di istruzione preventiva dall'art.

696 cod. proc. civ., l'accertamento, egualmente utile nel giudizio di

merito, non potrebbe essere effettuato.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata.

L'Avvocatura rileva che l'ordinanza di rimessione non considera i

limiti propri dell'accertamento tecnico preventivo, che è un

procedimento sommario destinato ad impedire il venire meno

dell'oggetto di una prova, ritenuta rilevante per un futuro giudizio

di merito. Estendere anche in questo procedimento l'accertamento alla

causa del danno significherebbe ampliare il contenuto dell'atto di

istruzione preventiva, per sua natura limitato, essendo connesso ad

una situazione dalla quale può eventualmente sorgere una pretesa,

che dovrà essere fatta valere in un futuro giudizio. Questa

particolarità dimostra, ad avviso dell'Avvocatura, che non sarebbe

posta a rischio la tutela del diritto nel futuro processo, giacché

solo nel successivo giudizio di merito la causa del danno potrà

essere riconosciuta, mediante una valida consulenza tecnica.

Non sarebbe neppure violato l'art. 3 della Costituzione, perché

l'accertamento, disposto dal giudice o effettuato dal consulente in

contrasto con i limiti posti dalla norma denunciata, costituirebbe

una patologia processuale e non potrebbe essere considerato un utile

termine di confronto. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti di

istruzione preventiva.

Il pretore di Torino ritiene che l'art. 696, primo comma, cod.

proc. civ., nel prevedere che chi ha urgenza di far verificare prima

del giudizio lo stato dei luoghi o la condizione di cose può

chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non consenta di

accertare la causa e l'entità dei danni, in vista di un giudizio di

risarcimento. Ciò determinerebbe una lesione del diritto di agire

in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che

comprenderebbe, nel suo nucleo essenziale, anche il diritto alla

prova. Inoltre si determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a

chi abbia ottenuto dal giudice o dal consulente, sia pure in

contrasto con la disciplina legislativa, un accertamento tecnico

esteso alla causa del danno, giacché in tal caso i risultati

dell'accertamento potrebbero essere acquisiti, in mancanza di

opposizione della parte controinteressata, nel successivo giudizio di

merito.

2. - La questione, proposta con riferimento al principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.), è inammissibile.

Difatti l'ordinanza di rimessione assume, quale termine di

comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo,

una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel

processo, in quanto determinata dalla violazione del limite che si

vuole rimuovere. Mentre il presupposto per la corretta proposizione

di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parità di

trattamento di situazioni che si assumono eguali, è che la

situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca, come

invece avviene nella prospettazione offerta dall'ordinanza di

rimessione, la violazione di una norma, rispettando la quale non si

determinerebbe la dedotta ineguaglianza. D'altra parte, la

disparità di trattamento, che viene riferita ai limiti

dell'accertamento tecnico preventivo, sarebbe piuttosto collegata

alle successive vicende dell'acquisizione della prova nel processo e

risponde, quindi, ad altri e diversi profili, che attengono alla

logica del principio dispositivo, al quale si conforma il processo

civile.

3. - Con riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione è

infondata.

Il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti,

garantito dalla Costituzione, trova gli strumenti per la sua concreta

esplicazione nella disciplina del processo, secondo le modalità

proprie di esso, attraverso una molteplicità di istituti. Nel

processo civile, e per la configurazione delle prove in esso

previste, la garanzia dell'azione e del giudizio, per non essere

compressa se non addirittura vanificata, implica che, quando sia

presente un rischio di dispersione degli elementi necessari per la

formazione della prova, sia resa possibile la ricognizione e la

raccolta di tali elementi, mediante procedure e provvedimenti di

urgenza destinati ad evitare che la modifica delle situazioni e gli

eventi che si possono verificare prima del giudizio ne impediscano la

tempestiva acquisizione. Altrimenti potrebbero essere definitivamente

compromessi gli accertamenti e le valutazioni che devono essere

effettuati nel processo di merito e la domanda verrebbe privata del

suo supporto probatorio.

La necessità di prevedere e disciplinare atti urgenti di

istruzione preventiva, che rendano possibile l'accertamento del

proprio diritto anche in caso di dispersione degli elementi di prova,

non deve tuttavia estendersi, perché si possa dire garantito il

diritto di agire in giudizio, sino a comprendere nella sede

preventiva le ulteriori valutazioni tecniche che, anche sulla scorta

degli elementi acquisiti in via di urgenza, possano essere svolte

successivamente, con la consulenza nel processo di merito, in

rapporto ad una azione già esercitata e nel rispetto del pieno

contraddittorio tra le parti.

La garanzia del diritto di agire in giudizio non impone, dunque,

che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come sostanziale

anticipazione, in via di urgenza, dell'apprezzamento che deve

formarsi nel giudizio, mentre necessaria è solo una misura diretta

all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto, anche connotativi

delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi.

A questa esigenza è diretto a rispondere l'accertamento tecnico

preventivo disciplinato dall'art. 696 cod. proc. civ., la cui portata

va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi

costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio

diritto. La disposizione processuale denunciata consente, con una

espressione generica e dal contenuto molto ampio, la preventiva

verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di

cose. Il termine "verifica" comprende difatti, nel suo significato

letterale, l'esame, la constatazione, il controllo, la prova di

quanto viene sottoposto all'attività di accertamento in sede di

istruzione preventiva, come tale preordinata al futuro giudizio. La

stessa disposizione denunciata può, dunque, essere interpretata nel

senso che il previsto accertamento tecnico comprenda tutti gli

elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che

dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi,

ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche

tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la

causa del danno o l'entità di esso. In tal modo non si ha una

impropria anticipazione del giudizio, ma non manca un'anticipata

raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio.

Questo discrimine tra atti consentiti ed atti non previsti in sede

di accertamento tecnico preventivo, desumibile da una adeguata

interpretazione dell'art. 696 cod. proc. civ., coerente con il

sistema ed orientata dal principio di garanzia del diritto alla

prova, supera il dubbio di legittimità costituzionale prospettato

dal pretore di Torino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore

di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dallo stesso giudice in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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