Codice civile

Art. 764 c.c. — Atti diversi dalla divisione

[1]L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

[2]L'azione non e' ammessa contro la transazione con la quale si e' posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorche' non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 764 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 210/2025

    7 gennaio 2025

    La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

    Art. 764 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 763 c.c. · Art. 1970 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le altre disposizioni di questo capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno. Delle donazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 370

  • Il collocamento delle donazioni in questo libro accanto alle successioni, anzichè in quello delle obbligazioni, nel titolo dei contratti, ha sollevato dubbi e riserve. Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto sui generis, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che «il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti». DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 371

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art764 · fonte del testo

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