Art. 727 c.c. — Norme per la formazione delle porzioni

[1]Salvo quanto e' disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione dell'entita' di ciascuna quota.

[2]Si deve tuttavia evitare, per quanto e' possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 727 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    21 maggio 2026

    Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.

    Art. 727 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1292 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1486/2026

    22 gennaio 2026

    I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

    Art. 727 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1295 c.c. · Art. 1304 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34215/2025

    26 dicembre 2025

    Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

    Art. 727 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25244/2025

    15 settembre 2025

    In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

    Art. 727 c.c. · Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 37 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art727 · fonte del testo

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