Codice civile

Art. 1295 c.c. — Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1295 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1486/2026

    22 gennaio 2026

    I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

    Art. 1295 c.c. · Art. 727 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1304 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 292/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Art. 1295 c.c. · Art. 458 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 484 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla frammentaria trattazione che delle obbligazioni solidali faceva il codice del 1865, quello nuovo sostituisce una formulazione di principii organica e più completa. Sostanzialmente è rimasta ripudiata la regola per cui ciascuno dei condebitori o dei concreditori deve considerarsi rappresentante degli altri; e, nella disciplina degli effetti, sugli altri obbligati o sui concreditori, dell'atto compiuto da uno di essi, il nuovo codice è partito dal principio per cui gli atti compiuti e i fatti verificatisi in confronto di un condebitore o di un creditore solidale non devono pregiudicare gli altri debitori o gli altri creditori in solido. In tal modo riceve conferma il principio della pluralità dei vincoli, che il codice del 1865 aveva disapplicato peraltro solo in alcuni casi (art. 2130). La pluralità dei vincoli non esclude una comunione di interessi tra i coobbligati. Perciò non vi contrasta la presunzione iuris tantum di solidarietà tra condebitori posta nell'art. 1294 in estensione dell'art. 40, primo e secondo comma, cod. comm. Questa regola ha potuto prevalere su quella contraria dell'art. 1188, primo comma, cod. civ. del 1865 perchè si è manifestata più congrua alla realtà della vita: assai di frequente, là dove più debitori sono obbligati per un solo debito, essi sono legati intimamente da una comunione di interessi. Nel diritto romano, la regola della parziarietà sembra abbia guadagnato terreno col progressivo accentuarsi del movimento di favore per il debitore; pertanto non poteva mantenersi in un sistema come il fascista, che tende ad abbandonare ogni sentimentale pietismo verso chi assume un'obbligazione. Del resto, la presunzione di solidarietà non è stata portata ad estreme conseguenze; e si è anzi esclusa quando la comunione di interessi tra più debitori non si sarebbe potuta legittimamente supporre come normale. Così si è mantenuta salva la parziarietà del debito degli eredi (art. 1295); così si è raffigurata come sussidiaria l'obbligazione del delegante nella delegazione cumulativa (art. 1268, secondo comma) e del cedente nella cessione del contratto (art. 1408, secondo comma). Altra particolarità della disciplina posta dal nuovo codice per le obbligazioni solidali è una più ampia considerazione fatta alla solidarietà attiva. Essa continua ad avere minore importanza rispetto alla solidarietà passiva; ma lo stesso libro delle obbligazioni registra casi che vanno ricondotti al concetto di una solidarietà attiva legale (articoli 1840, primo comma, e 1854).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 597

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1295 · fonte del testo

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