Codice civile

Art. 748 c.c. — Miglioramenti, spese e deterioramenti

[1]In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

[2]Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

[3]Il donatario dal suo canto e' obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

[4]Il coerede che conferisce un immobile in natura puo' ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 748 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15783/2026

    22 maggio 2026

    In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

    Art. 748 c.c. · Art. 796 c.c. · Art. 983 c.c. · Art. 737 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20968/2025

    23 luglio 2025

    Per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili ex art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote spettanti agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento dell'ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.

    Art. 748 c.c. · Art. 720 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art748 · fonte del testo

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