Codice civile

Art. 724 c.c. — Collazione e imputazione

[1]I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio' che e' stato loro donato.

[2]Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e' debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 724 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9362/2025

    9 aprile 2025

    Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.

    Art. 724 c.c. · Art. 723 c.c. · Art. 725 c.c. · Art. 733 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 64/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    L'applicazione del principio nominalistico alle ipotesi di colla- zione di denaro e di imputazione alla quota ereditaria dei debiti dell'erede verso il defunto o verso i coeredi, non comporta violazione del dettato costituzionale per difformita` di tratta- mento rispetto all'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - analoga a quella gia` dichiarata non fondata con Sent. n. 107/1981 - degli artt. 724, comma secondo, e 751 cod. civ., in quanto assumono come criterio di riferimento il principio nomi- nalistico, rapportato al momento dell'apertura della succes- sione).

    Art. 724 c.c. · Art. 751 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art724 · fonte del testo

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