L'articolo 177 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione:

  • a)gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  • b)i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • c)i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  • d)le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34323/2025

    28 dicembre 2025

    In tema di successione ereditaria, la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del de cuius di dispensare la donazione dei beni. (Nella specie, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con la quale il testatore stabiliva un legato in favore del figlio giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, già da lui dotate).

    Art. 56 · Art. 737 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art56 · fonte del testo

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