Codice civile

Art. 733 c.c. — Norme date dal testatore per la divisione

[1]Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

[2]Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 733 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    22 maggio 2026

    La clausola testamentaria ex art. 706 c.c., con cui viene attribuito all'esecutore testamentario il potere di procedere alla divisione in sostituzione del testatore, non ha carattere vincolante per gli eredi, poiché il richiamo operato all'art. 733 c.c. deve intendersi riferito al solo comma 2, a mente del quale la divisione proposta dalla persona designata dal testatore, che non sia erede o legataria, non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

    Art. 733 c.c. · Art. 706 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9362/2025

    9 aprile 2025

    Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.

    Art. 733 c.c. · Art. 723 c.c. · Art. 724 c.c. · Art. 725 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stato suggerito d'invertire l'ordine degli articoli 271 e 272 del progetto, sembrando strano che il progetto si occupasse prima delle norme date dal testatore per la formazione delle porzioni e per la stima dei beni e dopo della divisione effettuata direttamente dal testatore. Ma va pure tenuto presente che, da un lato, le norme dell'art. 271 del progetto si collegavano più direttamente alle norme precedenti che trattavano della formazione delle porzioni, e che, d'altro lato, la norma dell'art. 272 del progetto costituiva l'antecedente logico dei successivi articoli 273 e 274. Ho pertanto preferito mantenere immutato l'ordine dei due articoli, ma ho modificato la dizione iniziale dei due commi dell'art. 733, corrispondente all'art. 271 del progetto, in modo che le facoltà del testatore ivi previste siano enunziate incidentalmente. Così la contrapposizione con la norma dell'articolo successivo è fortemente attenuata. Quanto al contenuto dei due articoli, debbo osservare che nell'art. 733 del testo ho mantenuto la formula del progetto a proposito della divisione che deve essere effettuata secondo la stima della persona designata dal testatore. È stato rilevato che il compito di tale persona non è tanto quello di fare la stima, quanto di fare la divisione vera e propria. Tale rilievo peraltro non mi è sembrato fondato, perchè questo articolo prevede che il testatore detti solo norme particolari per la formazione delle porzioni, il che presuppone o che le quote siano eguali o che siano già state predisposte dal testatore. Ho mantenuto perciò il ricorso all'autorità giudiziaria contro la stima fatta dal terzo, quando questa sia contraria alla equità. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione che la stima sia contraria alla volontà del testatore, ma occorre anche contemplare l'ipotesi della sua manifesta iniquità, secondo un principio che ha già varie applicazioni nel diritto positivo, perchè nell'ipotesi in cui il testatore si fosse rimesso al mero arbitrio del terzo senza enunziare alcun criterio direttivo per la stima dei beni, sarebbe vano invocare la violazione della volontà del testatore, se non fosse prevista l'impugnazione per iniquità manifesta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 353

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art733 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari