Era stato suggerito d'invertire l'ordine degli articoli 271 e 272 del progetto, sembrando strano che il progetto si occupasse prima delle norme date dal testatore per la formazione delle porzioni e per la stima dei beni e dopo della divisione effettuata direttamente dal testatore. Ma va pure tenuto presente che, da un lato, le norme dell'art. 271 del progetto si collegavano più direttamente alle norme precedenti che trattavano della formazione delle porzioni, e che, d'altro lato, la norma dell'art. 272 del progetto costituiva l'antecedente logico dei successivi articoli 273 e 274. Ho pertanto preferito mantenere immutato l'ordine dei due articoli, ma ho modificato la dizione iniziale dei due commi dell'art. 733, corrispondente all'art. 271 del progetto, in modo che le facoltà del testatore ivi previste siano enunziate incidentalmente. Così la contrapposizione con la norma dell'articolo successivo è fortemente attenuata. Quanto al contenuto dei due articoli, debbo osservare che nell'art. 733 del testo ho mantenuto la formula del progetto a proposito della divisione che deve essere effettuata secondo la stima della persona designata dal testatore. È stato rilevato che il compito di tale persona non è tanto quello di fare la stima, quanto di fare la divisione vera e propria. Tale rilievo peraltro non mi è sembrato fondato, perchè questo articolo prevede che il testatore detti solo norme particolari per la formazione delle porzioni, il che presuppone o che le quote siano eguali o che siano già state predisposte dal testatore. Ho mantenuto perciò il ricorso all'autorità giudiziaria contro la stima fatta dal terzo, quando questa sia contraria alla equità. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione che la stima sia contraria alla volontà del testatore, ma occorre anche contemplare l'ipotesi della sua manifesta iniquità, secondo un principio che ha già varie applicazioni nel diritto positivo, perchè nell'ipotesi in cui il testatore si fosse rimesso al mero arbitrio del terzo senza enunziare alcun criterio direttivo per la stima dei beni, sarebbe vano invocare la violazione della volontà del testatore, se non fosse prevista l'impugnazione per iniquità manifesta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 353