Codice civile

Art. 763 c.c. — Rescissione per lesione

[1]La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

[2]La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.

[3]L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 763 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 210/2025

    7 gennaio 2025

    In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.

    Art. 763 c.c. · Art. 764 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 1970 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda la rescissione della divisione per lesione, è stato proposto di sopprimere la previsione dell'ipotesi di rescissione della divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia minore di oltre un quarto della quota ad esso spettante, considerando che, se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione d'interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato. Sono stato contrario ad accogliere questa proposta, che porterebbe a sottrarre, senza giustificato motivo, la divisione fatta per testamento ai principi generali che governano le divisioni in genere, e nell'art. 763 del testo ho mantenuta immutata la norma contenuta nell'art. 302 del progetto. Ho inoltre modificata la precedente formulazione dell'ultimo comma, per farne risultare che il termine in esso posto non è di decadenza, ma di prescrizione, e coordinato così l'articolo con l'art. 1449.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 369

  • Le altre disposizioni di questo capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno. Delle donazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 370

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art763 · fonte del testo

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