Codice civile

Art. 750 c.c. — Collazione di mobili

[1]La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.

[2]Se si tratta di cose delle quali non si puo' far uso senza consumarle, e il donatario le ha gia' consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

[3]Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione e' stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

[4]La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente e' stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 750 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1553/2026

    23 gennaio 2026

    In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..

    Art. 750 c.c. · Art. 747 c.c. · Art. 560 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 107/1981

    Questione infondata
    25 giugno 1981

    L'istituto della collazione, consistendo nel computare, nella determinazione della porzione spettante al condividente, il bene precedentemente ricevuto dal de cuius, esige che vada conferito il bene che e` stato ricevuto; e percio`, se si e` ricevuta una somma di danaro, sara` conferita quella stessa somma, immutata nella sua identita`, in base al principio nominalistico, venendosi a realizzare una ipotesi di collazione in natura della somma, che viene detratta nel valore suo proprio, rimasto immutato, non rilevando, per il particolare carattere di fungibilita` della moneta, che il danaro conferito non sia costituito dalla stessa species. Pertanto non sussistono ne` identita` ne` affinita`, ma piuttosto v'e` diversita` sostanziale giustificante trattamento differenziato, fra l'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente e l'ipotesi di collazione di danaro, che e` collazione in natura e non per equivalente: ponendosi, anzi, la collazione in danaro accanto al conferimento in natura di bene immobile, che e` conferimento dello stesso bene e non di altro bene, qualora s'imponesse il conferimento di un bene diverso (quale una somma di danaro di valore nominale piu` elevato) si verrebbe ad instaurare una diversita` di disciplina tra situazioni pari. Ne` e` esatto parlare, col giudice a quo, di una irrazionalita` del sistema legislativo, nell'ipotesi di sopravvenuta grave svalutazione monetaria, per la sperequazione che si determinerebbe tra chi conferisce per l'imputazione l'equivalente in moneta del bene ricevuto e chi conferisce la stessa somma di danaro che gli sia stata attribuita: invero la tesi dell'irrazionalita` muove da un presupposto del tutto estraneo all'istituto della collazione (che chi abbia ricevuto una somma di danaro "senza vincoli di imponibilita`" l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia addivenuto), presupposto privo di fondamento in quanto non puo` configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in danaro ne` l'obbligo ne` l'onere di impiegarla in acquisto. Non sussiste irrazionalita` del sistema, in quanto in materia di collazione del danaro non si ha pregiudizio dipendente dal ritardo dell'adempimento, avendosi tempestivo adempimento di una obbligazione pecuniaria che non comporta, per l'operativita` del principio nominalistico, rilevanza del fenomeno inflattivo: del resto, come insegna la giurisprudenza piu` recente, anche il mutuatario e` tenuto a restituire la medesima somma ricevuta, qualunque sia stato il mutamento del valore di scambio nel tempo intercorso tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 3 e 42, comma secondo, Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 751 cod. civ., con riferimento agli artt. 747 e 750 cod. civ., concernente la disciplina della collazione del danaro riferita nel quantum al valore legale della specie donata, per il dubbio che essa comporti un trattamento arbitrariamente e irrazionalmente, anche agli effetti della svalutazione monetaria, differenziato tra coeredi donatari soggetti a collazione, secondo che essi siano donatari di beni immobili, di beni mobili o di somme di danaro).

    Art. 751 c.c. · Art. 747 c.c. · Art. 750 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto all'art. 744, mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 750, per il quale anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento per causa non imputabile al donatario non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era effetto giustificato, dato che anche in tale ipotesi la causa che produce il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza la causa stessa, vi si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 750, nulla sarebbe tenuto a conferire, benchè ne avesse, interamente goduto. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 744, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato. Ho, inoltre, nel nuovo testo, modificato la formulazione dell'art. 291 del testo precedente, coordinandola con quella degli articoli 673 e 1218.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 361

  • Le successive disposizioni di questo Capo non hanno dato luogo a rilievi e sono in gran parte rimaste immutate, salvi taluni miglioramenti formali. Soltanto l'art. 289 del progetto, corrispondente all'art. 750, che disciplinava la collazione delle cose mobili, è stato profondamente mutato. Infatti il progetto, modificando il codice del 1865, ha distinto relativamente ai beni mobili l'ipotesi nella quale all'atto di donazione sia annessa una stima, dall'altra nella quale la stima manchi. Nella prima ipotesi ha fatto riferimento, per la determinazione del valore, alla somma risultante dalla stima, mentre nell'altra si è riferito al valore al tempo dell'aperta successione. Ora, è sato esattamente rilevato dalla Commissione delle Assemblee legislative che non è conforme alle finalità dell'istituto della collazione, e può portare a notevoli sperequazioni, il diverso trattamento fatto ai beni mobili nei confronti degli immobili. Perciò si è proposto di unificare il criterio per immobili e mobili, e di aver riguardo in tutti i casi al valore al tempo dell'aperta successione, anche se si tratti di cose mobili stimate. Ho accolto senz'altro la proposta della Commissione e nell'art. 750 ho riportato la formula da essa adottata. Ho inoltre apportato alcune modificazioni di carattere formale al terzo comma dello stesso articolo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 362

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art750 · fonte del testo

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