Art. 718 c.c. — Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Ciascun coerede puo' chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredita', salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 718 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.
Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.
Art. 718 c.c. · Art. 551 c.c.
In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.
Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 264 del testo precedente stabiliva che le regole esposte negli articoli ad esso successivi si osservavano nel caso che non si potesse convenire per una divisione amichevole. Non essendo dubbio che il regolamento legale subentra quando le parti, pur essendo d'accordo sia sulla divisione, sia, in genere, sulla misura dei rispettivi diritti, non «hanno convenuto o non sono riuscite a convenire diversamente sui particolari, ho ritenuto superfluo l'articolo e l'ho soppresso. S'intende che, se fra le parti non regni accordo neppure sugli accennati punti fondamentali, s'instaurerà il relativo giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 344
Di notevoli emendamenti è stato oggetto l'art. 718, corrispondente all'art. 257 del progetto, che enunzia nel primo comma il principio che ciascun coerede ha diritto ad una parte in natura dei beni dell'eredità. A questo principio si sarebbe voluto apportare un temperamento, aggiungendo la espressione «a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei condividenti». Tale limitazione mi è sembrata di contenuto vago e generico, di fronte ai successivi articoli che, nei singoli casi, pongono le opportune limitazioni al principio della divisione in natura. Mi è sembrato perciò sufficiente, per far risultare che il principio della divisione in natura non ha carattere assoluto, affermare semplicemente che sono salve le disposizioni degli articoli successivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 345
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art718 · fonte del testo
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