Art. 69 — Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale

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((Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. Il nuovo canone non potra' comunque essere inferiore a quello gia' corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone puo' essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il locatore ha facolta' di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore e' dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma)). 5 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto".

D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118

8

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [...], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).

Testo in vigore dal 10 aprile 1985 al 8 febbraio 1987

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 69, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11827/2025

    5 maggio 2025

    Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

    Art. 69 · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1173 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 208 ↗

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 242/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    È irragionevole che ad una causa di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la quale faccia venir meno l'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto (v. massima A), come avviene nel caso del provvedimento della pubblica amministrazione che vieti 'sine diè l'utilizzazione dell'immobile - con esclusione di ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale - non vengano riconosciuti gli stessi effetti che si verificano nelle altre ipotesi di cessazione del rapporto, le quali, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennità di avviamento. Tale principio, già affermato dalla Corte, per i contratti posti in essere successivamente alla entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 nella sentenza con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 34 della legge stessa, deve infatti trovare applicazione anche per l'analoga disciplina relativa ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. - S. n. 542/1989.

    Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 300/1983

    Ha colpito questo articolo
    6 ottobre 1983

    Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).

    Art. 29 Legge sull’equo canone · Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 73 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 271/1993

    Questione infondata
    4 giugno 1993

    La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento così come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalità generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparità di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, è del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalità mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').

    Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1985

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1983 al 10 aprile 1985. 274 parole tolte, 267 parole aggiunte.

Alle scadenze di cui alle lettere a)aggiunto: , b) e aggiunto: c) dell'articolo 67 tolto: e a quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile. L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942aggiunto: , prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. tolto: 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo. Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29. Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40. Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 18 mensilita', ovvero a 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, aggiunto: 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. Il nuovo canone non potra' comunque essere inferiore a quello gia' corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone puo' essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il locatore ha facolta' di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore e' tolto: dovuta l'indennita' per avviamento aggiunto: dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero tolto: di 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghieraaggiunto: , sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. tolto: L'indennita' dovuta aggiunto: Il compenso dovuto e' complessivamente di 21 tolto: ovvero diaggiunto: , ovvero 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghieraaggiunto: , nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. aggiunto: Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero 21 mensilita' per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata tolto: dall'avvenuta aggiunto: all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui tolto: ai precedenti commi sesto e settimo. Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40 aggiunto: al precedente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118

    Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [...], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che"Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno sostituito il presente articolo).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art69 · fonte del testo

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