Art. 69 — Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale

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Alle scadenze di cui alle lettere a) b) e) dell'articolo 67 e a quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile. L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo. Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29. Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40. Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 18 mensilita', ovvero a 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione, al conduttore e' dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. L'indennita' dovuta e' complessivamente di 21 ovvero di 28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai precedenti commi sesto e settimo. Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 13 ottobre 1983

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 69, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11827/2025

    5 maggio 2025

    Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

    Art. 69 · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1173 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 208 ↗

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 242/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    È irragionevole che ad una causa di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la quale faccia venir meno l'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto (v. massima A), come avviene nel caso del provvedimento della pubblica amministrazione che vieti 'sine diè l'utilizzazione dell'immobile - con esclusione di ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale - non vengano riconosciuti gli stessi effetti che si verificano nelle altre ipotesi di cessazione del rapporto, le quali, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennità di avviamento. Tale principio, già affermato dalla Corte, per i contratti posti in essere successivamente alla entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 nella sentenza con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 34 della legge stessa, deve infatti trovare applicazione anche per l'analoga disciplina relativa ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. - S. n. 542/1989.

    Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 300/1983

    Ha colpito questo articolo
    6 ottobre 1983

    Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).

    Art. 29 Legge sull’equo canone · Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 73 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 271/1993

    Questione infondata
    4 giugno 1993

    La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento così come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennità per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalità generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparità di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, è del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalità mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').

    Art. 69 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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